Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' per legge
domiciliato;

    Contro  la Regione Abruzzo in persona del presidente della giunta
regionale   pro  tempore,  per  la  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, sesto settimo e diciottesimo comma, della
legge  regionale  dell'Abruzzo  n. 20 del 19 novembre 2003 pubblicata
nel  B.U.R.  n. 36  del 5 dicembre 2003 in base alla deliberazione 29
gennaio  2004  del  Consiglio dei ministri che unitamente al presente
ricorso verra' depositata.
    La   legge   regionale   sopraindicata   contiene   modifiche  ed
integrazioni  alla  legge regionale 17 aprile 2003 (legge finanziaria
regionale 2003).
    In  particolare  l'art. 1,  sesto  comma,  prevede che le aziende
sanitarie  istituiscano  un  apposito  ruolo di dirigente nel settore
vigilanza ed ispezione nei luoghi di lavoro, in cui far confluire con
inquadramento  giuridico  ed  economico  in  base  all'anzianita'  il
personale  laureato  della  ex  carriera  direttiva  che abbia svolto
finzioni   riconducibili   all'attivita'   di   prevenzione   di  cui
all'art. 21 della legge n. 833/1978.
    L'art. 1,  commi  7 e 18, prevede per l'anno 2003 l'iscrizione di
Euro 100.000,00 nell'ambito della UPB0501007 sul Cap. 151424 di nuova
istituzione ed iscrizione.
    La  prima  di  tali  norme  viola l'art. 97 primo e secondo comma
della  Costituzione giacche' consente, in forza della sola anzianita'
l'accesso  in  un  ruolo di dirigente del personale laureato della ex
carriera   direttiva  che  abbia  svolto  funzioni  riconducibili  ad
attivita' di prevenzione.
    Come piu' volte gia' deciso da codesta Corte e' invece necessario
o  un  pubblico concorso o una prova selettiva, sia pure interna, per
l'accesso alla qualifica di dirigente.
    La  seconda  norma  che  viene  denunciata  (art. 1  commi 7, 18)
risulta  carente  di  copertura  finanziaria  e  si  pone  percio' in
contrasto con l'art. 81 della Costituzione.