Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' per legge domiciliato; Contro la Regione Abruzzo in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, sesto settimo e diciottesimo comma, della legge regionale dell'Abruzzo n. 20 del 19 novembre 2003 pubblicata nel B.U.R. n. 36 del 5 dicembre 2003 in base alla deliberazione 29 gennaio 2004 del Consiglio dei ministri che unitamente al presente ricorso verra' depositata. La legge regionale sopraindicata contiene modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 aprile 2003 (legge finanziaria regionale 2003). In particolare l'art. 1, sesto comma, prevede che le aziende sanitarie istituiscano un apposito ruolo di dirigente nel settore vigilanza ed ispezione nei luoghi di lavoro, in cui far confluire con inquadramento giuridico ed economico in base all'anzianita' il personale laureato della ex carriera direttiva che abbia svolto finzioni riconducibili all'attivita' di prevenzione di cui all'art. 21 della legge n. 833/1978. L'art. 1, commi 7 e 18, prevede per l'anno 2003 l'iscrizione di Euro 100.000,00 nell'ambito della UPB0501007 sul Cap. 151424 di nuova istituzione ed iscrizione. La prima di tali norme viola l'art. 97 primo e secondo comma della Costituzione giacche' consente, in forza della sola anzianita' l'accesso in un ruolo di dirigente del personale laureato della ex carriera direttiva che abbia svolto funzioni riconducibili ad attivita' di prevenzione. Come piu' volte gia' deciso da codesta Corte e' invece necessario o un pubblico concorso o una prova selettiva, sia pure interna, per l'accesso alla qualifica di dirigente. La seconda norma che viene denunciata (art. 1 commi 7, 18) risulta carente di copertura finanziaria e si pone percio' in contrasto con l'art. 81 della Costituzione.